1. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio del porto d'armi.
2. L'agente di sicurezza non è soggetto a limitazione nella detenzione delle armi leggere e delle relative munizioni, ma deve, qualora richiesto, dimostrarne la buona custodia.
3. L'agente di sicurezza può portare con sé un'arma leggera individuale anche al di fuori dell'ambito del servizio comandato.
4. L'agente di sicurezza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono sempre corrispondere alle caratteristiche tecniche cui sono state omologate.
5. La revoca del porto d'armi è disposta al venire meno dei requisiti di cui all'articolo 6 e ha valore su tutto il territorio nazionale.